Personale Docente – Informazioni sull’utilizzo dei Modelli
Quali modelli da utilizzare:
Docenti abilitati
- Per i docenti abilitati, si utilizza sempre il modello A1 sia che si tratti di aggiornamento che di nuovo inserimento.
- Per ogni insegnamento richiesto va indicata a pagina 2 se si tratta di un nuovo inserimento (N.I.) o di un aggiornamento (P.I.).
Docenti non abilitati
- Per i docenti non abilitati si possono utilizzare, alternativamente, i modelli A2 e A2bis.
- Il modello A2 si utilizza per:
- chi deve solo aggiornare la propria posizione in III terza fascia e non ha nuovi insegnamenti da aggiungere, chi deve inserirsi per la prima volta in III fascia (non era presente per alcun insegnamento nel 2014/2017).
- Il modello A2bis si utilizza per:
- chi deve aggiornare la propria posizione in III terza fascia e ha anche nuovi insegnamenti da aggiungere (come primo inserimento).
N.B. Per la scuola secondaria, l’aggiornamento delle domande in base ai nuovi codici delle classi di concorso è relativo ad una o più delle classi di concorso del pregresso ordinamento confluite nell’attuale. La corrispondenza potrà essere indicata nella sezione B dei modelli di domanda (a breve una scheda di approfondimento).
Scelta della provincia (una sola provincia)
La scelta della provincia nella quale includersi o presentare la domanda di aggiornamento è libera (escluso Trento, Bolzano e Valle D’Aosta che hanno regole proprie).
È quindi possibile anche cambiare la provincia scelta nel 2014. Gli unici che non possono cambiare la provincia di precedente inclusione sono i docenti inclusi anche nelle graduatorie ad esaurimento in quanto le corrispondenti graduatorie di I fascia potranno essere aggiornate solo dal 2019/2020.
A chi indirizzare la domanda
La domanda (o le domande se presenti sia in II che in III fascia) va inviata (con raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o a mano con rilascio di ricevuta) ad una scuola qualsiasi della provincia scelta: questa scuola sarà quella che gestisce la domanda (le domande) e tutte le fasi successive. Non è più previsto un vincolo sull’ordine di scuola, fatto salvo per chi chiede anche scuole speciali che possono essere le uniche destinatarie della domanda stessa.
Download